REGOLAMENTO DELLA CONSULTA dei DIRITTI delle PERSONE CON DISABILITA’
PRESSO IL COMUNE DI ANCONA
Scopo della Consulta è quello di stabilire un rapporto permanente con gli Enti pubblici al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, fornendo proposte, pareri e indicazioni utili recependo le linee guida della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
ART. 1 LA CONSULTA
- La “Consulta dei Diritti delle Persone con Disabilità” è un organo consultivo del Consiglio Comunale, dell’Assessorato Servizi Sociali e delle Commissioni Politiche Sociali e della Disabilità.
- È un organismo consultivo autonomo con funzione di collaborazione propositiva. Si tratta di uno strumento di partecipazione dei Cittadini alla gestione pubblica del sostegno alla disabilità e della presa in carico della persona con disabilità.
- La Consulta per l’Assemblea generale si riunisce di norma nell’Aula Consiliare, compatibilmente con l’attività del Consiglio Comunale.
- L’Assemblea può decidere di riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede ordinaria purché all’interno del comune di Ancona.
ART. 2 FUNZIONI DELLA CONSULTA
- La Consulta svolge funzioni di stimolo per le attività e i programmi del Comune a favore delle persone con disabilità.
- Ha la possibilità di presentare agli Organi Istituzionali: studi, pareri e proposte relativi ai temi della disabilità.
- Promuove un coordinamento con la Consulta Regionale, Servizi Sociali AST, CSM ed altre amministrazioni che si occupano dei medesimi settori nel territorio Comunale.
- Predispone una relazione ufficiale scritta sull’attività annuale svolta da presentare all’Assemblea della Consulta, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Servizi Sociali, alla Commissione Affari Sociali e al dirigente della Direzione Servizi Sociali.
- La Consulta svolge anche una funzione di riferimento per il Comune ogni qualvolta esso debba operare delle scelte politiche in tematiche riguardanti la disabilità al fine di adottare una scelta idonea e possibilmente condivisa.
ART. 3 COMPONENTI DELLA CONSULTA
- I componenti della Consulta sono distinti tra membri con diritto di voto e invitati permanenti.
- Sono componenti con diritto di voto un rappresentante per ogni Associazione che possieda i seguenti requisiti:
– appartenere ad associazioni iscritte al RUNTS;
– operare nel settore della disabilità;
– operare ed avere sede nel territorio del Comune.
- Sono invitati permanenti della Consulta senza diritto di voto:
- Il Presidente del Consiglio Comunale o il suo delegato.
- L’Assessore per Servizi Sociali o suo delegato.
- Le Commissioni per le Politiche Sociali e Disabilità.
- Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali o suo delegato.
- Ciascun componente effettivo della Consulta può essere rappresentato da un sostituto supplente. Il supplente dovrà essere individuato in maniera stabile e comunicato ufficialmente.
- Altresì, alla segreteria della consulta è demandato il compito di aggiornare, nel corso del tempo, la costituzione della Consulta con le sostituzioni dei membri, delle conseguenti dimissioni o decadenza, che si dovessero verificare.
- La composizione della Consulta rimane aperta nel tempo a tutti coloro che richiederanno di entrare a farne parte successivamente alla sua istituzione formale sempre che sussistano i requisiti di cui al punto 2 del presente articolo.
- Le Commissioni per le Politiche Sociali e della Disabilità del Comune, d’intesa con l’Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato, hanno il compito di sovrintendere alla attività istruttoria concernente la nomina, cessazione e sostituzione dei membri della consulta, operata dalla segreteria della consulta stessa.
- Nessuno può rappresentare nella Consulta più di un’Associazione a meno che non sia prevista espressa delega per il voto (valida laddove ci sia la stessa volontà di voto).
- Le Associazioni che vogliono entrare a far parte della Consulta devono produrre copia dello Statuto Sociale e una scheda informativa relativa alle attività svolte e iscrizione al RUNTS.
- Gli organi della consulta sono:
- L’Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario.
ART. 4 L’ASSEMBLEA
- L’Assemblea è costituita da tutti i componenti di diritto della Consulta ed è convocata dal Presidente della Consulta in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno definito.
- L’Assemblea si può riunire in seduta straordinaria, qualora ci siano motivi di comprovata urgenza su richiesta del:
– Presidente della Consulta
– di 1/5 dell’Assemblea
Le richieste di convocazione straordinaria adeguatamente motivate, devono essere corredate da tutti i possibili documenti inerenti l’ordine del giorno proposto e presentato al/dal Presidente della Consulta, in tempo utile per il preventivo esame e comunque almeno una settimana prima della seduta.
- L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l’Assemblea è regolarmente costituita con un numero di presenti non inferiore al 40% più uno, aventi diritto di voto.
- L’Assemblea dovrà essere convocata in prima convocazione, entro 30 giorni dall’istituzione della consulta, sarà presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato/a ed elegge con il criterio della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto dei presenti, il Presidente della Consulta e il Vicepresidente (scelti tra i componenti effettivi della Consulta).
- Per iniziativa sia dell’Assemblea sia del Presidente della Consulta, possono essere invitati, alle sedute della Consulta, singoli, gruppi, Associazioni, Istituzioni, esperti.
- L’Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, la loro costituzione, composizione, le tematiche prescelte, le modalità ed i tempi relativi, sono, di volta in volta, deliberati dall’Assemblea.
ART. 5 IL PRESIDENTE
- Il Presidente rappresenta la Consulta a livello istituzionale. Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce quando impossibilitato a partecipare.
- Se il Presidente viene meno per dimissioni o altra causa, il Vicepresidente convoca d’urgenza la Consulta che elegge il subentrante.
- Tutte le cariche hanno durata triennale.
ART. 6 IL SEGRETARIO
Il Segretario dell’Assemblea viene nominato dall’Assemblea stessa (nominato per proposta dall’assemblea a maggioranza), cura la stesura del verbale dell’Assemblea, assicurandone la divulgazione ai membri, aggiorna nel corso del tempo la composizione della Consulta e sostituisce i membri.
ART. 7 GRUPPI DI LAVORO
- L’Assemblea, all’occorrenza, può deliberare la nomina di una o più gruppi di lavoro idonei a svolgere attività istruttoria e preparatoria di questioni di particolare importanza, lo sviluppo di proposte operative complesse, la proposta di nuovi servizi da porre in essere, l’organizzazione di convegni, dibattiti, studi e ricerche.
- I Gruppi di Lavoro sono composti dai soli componenti effettivi, titolari e sostituti, della Consulta.
- La designazione avviene con atto formale dall’Assemblea; nella quale devono essere chiaramente indicati i nomi degli incaricati, il coordinatore del gruppo, lo scopo e i limiti del mandato.
- Nell’ambito del mandato ricevuto i Gruppi di Lavoro possono interpellare esperti, studiosi e quanti altri ritengano utili a completare il proprio lavoro sempre senza oneri di spesa.
ART. 8 CONVOCAZIONI E ORDINI DEL GIORNO
- La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria ogni volta che ne ricorrano le condizioni.
- La convocazione deve essere fatta con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione via e-mail, ovvero, per motivi d’urgenza, 3 giorni prima con ogni altro mezzo di comunicazione possibile. Nella convocazione verrà riportato anche il link per il collegamento da remoto, il quale sarà comunque riportato sul sito del comune dalla mattina del giorno previsto per i lavori.
- L’ordine del giorno di ciascuna seduta è disposto dal Presidente, sentito il Vicepresidente, in base alla priorità e all’urgenza degli argomenti emersi nei lavori dell’Assemblea. Tutti i componenti della Consulta possono proporre gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
- L’ordine del giorno può essere cambiato per sopravvenute situazioni di urgenza.
- All’inizio di ciascuna seduta, con apposita mozione d’ordine, è possibile chiedere di cambiare la sequenza degli argomenti da discutere. Il Presidente, sentito il parere dei presenti, può autorizzare la modifica richiesta.
ART. 10 DELIBERE E VERBALI
- I pareri dell’Assemblea sono adottati, di norma, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- Alle votazioni si procede per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. Per particolari esigenze, su richiesta di almeno cinque componenti della Consulta o su decisione del Presidente, si procede a scrutinio segreto.
- I pareri devono essere fedelmente riportati nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere conservate nella raccolta ufficiale dei pareri della Consulta.
- Per ogni deliberazione deve essere trascritto il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
- Al verbale si allega la lista dei presenti alla riunione con l’orario degli eventuali allontanamenti anticipati.
- Il verbale viene letto e approvato seduta stante ed inviato per mail agli uffici comunali di competenza (Presidente del Consiglio, Assessore, Dirigente della Direzione Servizi Sociali e loro delegati).
ART. 11 COMPENSI, RIMBORSI E QUOTA DI ADESIONE
Ruoli e partecipazione ai lavori della Consulta sono ad esclusivo titolo gratuito, non sono previsti compensi o rimborsi di alcuna natura.
L’adesione alla consulta non comporta nessun onere.
ART. 12 DIRITTI E OBBLIGHI
- Ciascun componente rimane in carica tre anni. Il suo sostituto, nominato tra i membri dell’Associazione di appartenenza, è comunicato per iscritto al Segretario per l’inserimento nell’elenco dei componenti la Consulta.
- Il componente della Consulta o suo sostituto decade dall’incarico, oltre che per dimissioni, quando non appartiene più all’ente per il quale è stato nominato oppure risulta assente ingiustificato alle sedute per più di tre volte consecutive. Nel qual caso il Presidente informa, per iscritto, i responsabili della nomina dell’incaricato chiedendone la pronta sostituzione.
- Il sostituto del decaduto rimane in carica fino alla nomina del nuovo rappresentante.
- In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, i sostituti partecipano alle sedute con diritto di parola e di voto previa delega espressa per iscritto.
ART. 13 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale tramite apposita deliberazione.
La richiesta sostenuta da almeno i 2/3 dei componenti dell’Assemblea dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale almeno un mese prima della data.
